SOCIETÀ FILOSOFICA ITALIANA
Associazione scientifica e culturale a carattere nazionale
Costituzione: 1902
Rifondazione: 1953
Riconoscimento personalità giuridica con d.m. 3-8-1992, registrato alla corte dei conti il 25/11/1992
Codice fiscale: 9700907058.
L a S.F.I. è riconosciuta dal MIUR come soggetto qualificato per la formazione.
Protocollo di intesa tra il MIUR e la SFI
TITOLO PRIMO: Costituzione - sede - durata - scopo
Art. 1. L'associazione di docenti e cultori di discipline filosofiche col nome di "Società Filosofica Italiana" è disciplinata dal presente statuto.L'associazione ha sede in Roma.La durata della Società è illimitata.
Art. 2. Scopo della Società è di promuovere:
a) la ricerca filosofica sul piano scientifico;
b) un idoneo ordinamento delle strutture culturali didattiche e pratiche della ricerca filosofica;
c) la valorizzazione e la tutela della professionalità dei docenti di filosofia e la loro qualificazione anche mediante corsi di aggiornamento;
d) l'incontro e la collaborazione fra i cultori italiani delle discipline filosofiche e la costituzione di centri locali di studio;
e) l'incontro e la collaborazione fra i cultori italiani delle discipline filosofiche e quelli di altri paesi.
Art. 3. Per il raggiungimento di tali scopi, la Società prevede e promuove: riunioni periodiche locali, convegni e congressi nazionali, edizioni di collezioni e di opere, istituzione di corsi, assegnazione di borse di studio, concorsi a premi, partecipazioni a congressi internazionali ed ogni altro mezzo atto a conseguire il suo fine.
TITOLO SECONDO: I Soci
Art.4. Possono essere membri della Società: a) i docenti di discipline filosofiche nelle università; b) i docenti di discipline filosofiche nelle scuole secondarie; c) i laureati in discipline filosofiche; d) i cultori di discipline filosofiche che abbiano documentato la loro attività con preciso interesse per gli studi filosofici, in seguito a motivata presentazione di quattro soci ed a delibera della maggioranza di 2/3 del Consiglio Direttivo. Possono aderire alla Società enti pubblici e privati sulla cui ammissione delibera il Consiglio Direttivo.
Art. 5. I soci residenti in una stessa città o in città vicine possono riunirsi per formare, in seguito al riconoscimento del Consiglio Direttivo, delle sezioni della Società Filosofica Italiana, regolamentate dallo statuto della stessa Società. Le condizioni per il riconoscimento delle sezioni sono: a) che esse raggruppino almeno venti soci; b) che diano garanzia di un'attività continuativa.L'iscrizione alla Società avviene, di regola, attraverso le sezioni; esse devono, però, comunicarla subito alla segreteria centrale, che provvede a rilasciare le tessere personali.
Art. 6. I soci hanno l'obbligo di concorrere, moralmente e praticamente, al conseguimento degli scopi della Società, partecipando all'attività promossa dalla stessa e versando la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo.La quota deve essere versata dal socio sul conto corrente intestato alla Società, indipendentemente da quote eventualmente richieste dalle sezioni.
Art. 7. I soci hanno il diritto di fruire di tutte le iniziative promosse dalla Società e di ricevere gratuitamente il Bollettino sociale. L'anno sociale coincide con l'anno solare.
Art. 8. Le dimissioni di un socio devono essere comunicate per lettera entro il mese di ottobre, trascorso il quale il socio si intende impegnato per l'anno successivo.Qualora un socio non ottemperi agli obblighi sociali per due anni consecutivi, decade d'ufficio da membro della Società.
TITOLO TERZO: Gli Organi
Art. 9. Sono organi della Società:
a) 1'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei conti.
A) L'Assemblea
Art. 10. L'assemblea è costituita dai soci che siano in regola con gli obblighi sociali per tutti gli anni a partire da quello della iscrizione e compreso quello in cui l'assemblea è convocata. Non hanno diritto di voto i soci che risultino iscritti per la prima volta nel medesimo anno per il quale l'assemblea è convocata.
Art. 11. L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno. Ad essa compete: a) l'approvazione della relazione morale e finanziaria presentata dal Consiglio Direttivo; b) la determinazione del programma di attività della Società; c) la nomina del nuovo Consiglio Direttivo e dei Revisori dei conti; d) l'esame degli altri argomenti che siano all'ordine del giorno.
Art. 12. L'ordine del giorno dell'assemblea viene fissato dal Consiglio Direttivo in carica. Le proposte che i soci intendono far porre all'ordine del giorno dell'assemblea devono essere presentate almeno due mesi prima della data di convocazione tempestivamente comunicata. Le proposte fatte da almeno trenta soci dovranno essere inserite nell'ordine del giorno.
Art. 13. Le deliberazioni dell'assemblea vengono prese a maggioranza assoluta di voti, ma con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli associati, se in prima convocazione, e di qualunque numero degli associati se in seconda convocazione.Per le modifiche dello Statuto occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci, ma dovranno essere approvate anche dall'autorità governativa qualora l'associazione ottenga il riconoscimento della personalità giuridica. Per lo scioglimento della associazione occorre il voto favorevole dei due terzi dei soci, ma di tre quarti qualora acquisisca la personalità giuridica. In sede di elezione del Consiglio Direttivo, resteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti; ogni socio potrà votare un massimo di cinque nomi su undici. Dei lavori dell'assemblea dovrà essere redatto verbale e trascritto sull'apposito registro.
Art. 14. L'assemblea dei soci potrà essere convocata in sessione straordinaria per decisione del Consiglio Direttivo o per richiesta motivata di almeno un decimo degli associati .
Art. 15. Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante avviso a tutti i soci almeno un mese prima del giorno fissato per la riunione. I soci potranno farsi rappresentare da altri soci mediante delega individualmente sottoscritta; il socio non potrà comunque rappresentare per delega più di tre soci.
B) Il Consiglio Direttivo
Art. 16. II Consiglio Direttivo della Società è composto di undici membri eletti dall'Assemblea. Al fine di garantire una più larga partecipazione di personaggi della cultura filosofica, il Consiglio Direttivo a maggioranza dei 2/3, può cooptare nuovi membri fino ad un massimo di tre. II Consiglio Direttivo elegge, nel suo seno, un Presidente e due Vice-Presidenti, non immediatamente rieleggibili nella stessa carica. Nomina altresì un Segretario-tesoriere, che potrà essere scelto anche al di fuori del Consiglio Direttivo, del quale, in tal caso, farà parte con voto consultivo.Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. Nel caso che, nel corso del triennio, venga a cessare dall'Ufficio qualche membro del Consiglio Direttivo, questo si completerà aggregandosi altri consiglieri, quali risultano dall'ordine successivo della votazione in cui il Consiglio stesso è stato eletto.
Art. 17. Al Consiglio Direttivo spetta: a) di promuovere l'attività della Società in conformità al programma stabilito dall'assemblea; b) di raccogliere ed amministrare i fondi della Società; c) di mantenere i rapporti con le associazioni filosofiche di altri paesi. I1 Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno due volte all'anno; la convocazione straordinaria si avrà se richiesta da almeno tre dei suoi membri. I1 Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti; per la nomina delle cariche è necessaria la maggioranza dei membri; non è ammesso il voto per delega. A parità di voti, prevale quello del Presidente. Dei lavori del Consiglio dovrà essere redatto verbale e trascritto sull'apposito registro.
Art. 18. Il Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno si riunisce estendendo la convocazione al Presidenti delle sezioni della Società Filosofica Italiana. Questi vi parteciperanno con voto deliberante.
C) Il Presidente
Art. 19. Il Presidente rappresenta di fatto e legalmente la Società, coordina ed esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo. Il Segretario-tesoriere collabora col Presidente e tiene gli atti amministrativi e contabili della Società.
D) I Revisori dei conti
Art. 20. I Revisori dei conti, nominati in numero di tre dall'assemblea, hanno il compito di vigilare e controllare, in qualsiasi momento, la gestione economica e finanziaria della Società, di riferire all'assemblea, con osservazioni e proposte, in ordine ai bilanci ed alla loro approvazione. I Revisori dei conti durano in carica tre anni.
Ultimo aggiornamento: 30 aprile 2009
Associazione scientifica e culturale a carattere nazionale
Costituzione: 1902
Rifondazione: 1953
Riconoscimento personalità giuridica con d.m. 3-8-1992, registrato alla corte dei conti il 25/11/1992
Codice fiscale: 9700907058.
L a S.F.I. è riconosciuta dal MIUR come soggetto qualificato per la formazione.
Protocollo di intesa tra il MIUR e la SFI
TITOLO PRIMO: Costituzione - sede - durata - scopo
Art. 1. L'associazione di docenti e cultori di discipline filosofiche col nome di "Società Filosofica Italiana" è disciplinata dal presente statuto.L'associazione ha sede in Roma.La durata della Società è illimitata.
Art. 2. Scopo della Società è di promuovere:
a) la ricerca filosofica sul piano scientifico;
b) un idoneo ordinamento delle strutture culturali didattiche e pratiche della ricerca filosofica;
c) la valorizzazione e la tutela della professionalità dei docenti di filosofia e la loro qualificazione anche mediante corsi di aggiornamento;
d) l'incontro e la collaborazione fra i cultori italiani delle discipline filosofiche e la costituzione di centri locali di studio;
e) l'incontro e la collaborazione fra i cultori italiani delle discipline filosofiche e quelli di altri paesi.
Art. 3. Per il raggiungimento di tali scopi, la Società prevede e promuove: riunioni periodiche locali, convegni e congressi nazionali, edizioni di collezioni e di opere, istituzione di corsi, assegnazione di borse di studio, concorsi a premi, partecipazioni a congressi internazionali ed ogni altro mezzo atto a conseguire il suo fine.
TITOLO SECONDO: I Soci
Art.4. Possono essere membri della Società: a) i docenti di discipline filosofiche nelle università; b) i docenti di discipline filosofiche nelle scuole secondarie; c) i laureati in discipline filosofiche; d) i cultori di discipline filosofiche che abbiano documentato la loro attività con preciso interesse per gli studi filosofici, in seguito a motivata presentazione di quattro soci ed a delibera della maggioranza di 2/3 del Consiglio Direttivo. Possono aderire alla Società enti pubblici e privati sulla cui ammissione delibera il Consiglio Direttivo.
Art. 5. I soci residenti in una stessa città o in città vicine possono riunirsi per formare, in seguito al riconoscimento del Consiglio Direttivo, delle sezioni della Società Filosofica Italiana, regolamentate dallo statuto della stessa Società. Le condizioni per il riconoscimento delle sezioni sono: a) che esse raggruppino almeno venti soci; b) che diano garanzia di un'attività continuativa.L'iscrizione alla Società avviene, di regola, attraverso le sezioni; esse devono, però, comunicarla subito alla segreteria centrale, che provvede a rilasciare le tessere personali.
Art. 6. I soci hanno l'obbligo di concorrere, moralmente e praticamente, al conseguimento degli scopi della Società, partecipando all'attività promossa dalla stessa e versando la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo.La quota deve essere versata dal socio sul conto corrente intestato alla Società, indipendentemente da quote eventualmente richieste dalle sezioni.
Art. 7. I soci hanno il diritto di fruire di tutte le iniziative promosse dalla Società e di ricevere gratuitamente il Bollettino sociale. L'anno sociale coincide con l'anno solare.
Art. 8. Le dimissioni di un socio devono essere comunicate per lettera entro il mese di ottobre, trascorso il quale il socio si intende impegnato per l'anno successivo.Qualora un socio non ottemperi agli obblighi sociali per due anni consecutivi, decade d'ufficio da membro della Società.
TITOLO TERZO: Gli Organi
Art. 9. Sono organi della Società:
a) 1'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei conti.
A) L'Assemblea
Art. 10. L'assemblea è costituita dai soci che siano in regola con gli obblighi sociali per tutti gli anni a partire da quello della iscrizione e compreso quello in cui l'assemblea è convocata. Non hanno diritto di voto i soci che risultino iscritti per la prima volta nel medesimo anno per il quale l'assemblea è convocata.
Art. 11. L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno. Ad essa compete: a) l'approvazione della relazione morale e finanziaria presentata dal Consiglio Direttivo; b) la determinazione del programma di attività della Società; c) la nomina del nuovo Consiglio Direttivo e dei Revisori dei conti; d) l'esame degli altri argomenti che siano all'ordine del giorno.
Art. 12. L'ordine del giorno dell'assemblea viene fissato dal Consiglio Direttivo in carica. Le proposte che i soci intendono far porre all'ordine del giorno dell'assemblea devono essere presentate almeno due mesi prima della data di convocazione tempestivamente comunicata. Le proposte fatte da almeno trenta soci dovranno essere inserite nell'ordine del giorno.
Art. 13. Le deliberazioni dell'assemblea vengono prese a maggioranza assoluta di voti, ma con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli associati, se in prima convocazione, e di qualunque numero degli associati se in seconda convocazione.Per le modifiche dello Statuto occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci, ma dovranno essere approvate anche dall'autorità governativa qualora l'associazione ottenga il riconoscimento della personalità giuridica. Per lo scioglimento della associazione occorre il voto favorevole dei due terzi dei soci, ma di tre quarti qualora acquisisca la personalità giuridica. In sede di elezione del Consiglio Direttivo, resteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti; ogni socio potrà votare un massimo di cinque nomi su undici. Dei lavori dell'assemblea dovrà essere redatto verbale e trascritto sull'apposito registro.
Art. 14. L'assemblea dei soci potrà essere convocata in sessione straordinaria per decisione del Consiglio Direttivo o per richiesta motivata di almeno un decimo degli associati .
Art. 15. Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante avviso a tutti i soci almeno un mese prima del giorno fissato per la riunione. I soci potranno farsi rappresentare da altri soci mediante delega individualmente sottoscritta; il socio non potrà comunque rappresentare per delega più di tre soci.
B) Il Consiglio Direttivo
Art. 16. II Consiglio Direttivo della Società è composto di undici membri eletti dall'Assemblea. Al fine di garantire una più larga partecipazione di personaggi della cultura filosofica, il Consiglio Direttivo a maggioranza dei 2/3, può cooptare nuovi membri fino ad un massimo di tre. II Consiglio Direttivo elegge, nel suo seno, un Presidente e due Vice-Presidenti, non immediatamente rieleggibili nella stessa carica. Nomina altresì un Segretario-tesoriere, che potrà essere scelto anche al di fuori del Consiglio Direttivo, del quale, in tal caso, farà parte con voto consultivo.Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. Nel caso che, nel corso del triennio, venga a cessare dall'Ufficio qualche membro del Consiglio Direttivo, questo si completerà aggregandosi altri consiglieri, quali risultano dall'ordine successivo della votazione in cui il Consiglio stesso è stato eletto.
Art. 17. Al Consiglio Direttivo spetta: a) di promuovere l'attività della Società in conformità al programma stabilito dall'assemblea; b) di raccogliere ed amministrare i fondi della Società; c) di mantenere i rapporti con le associazioni filosofiche di altri paesi. I1 Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno due volte all'anno; la convocazione straordinaria si avrà se richiesta da almeno tre dei suoi membri. I1 Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti; per la nomina delle cariche è necessaria la maggioranza dei membri; non è ammesso il voto per delega. A parità di voti, prevale quello del Presidente. Dei lavori del Consiglio dovrà essere redatto verbale e trascritto sull'apposito registro.
Art. 18. Il Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno si riunisce estendendo la convocazione al Presidenti delle sezioni della Società Filosofica Italiana. Questi vi parteciperanno con voto deliberante.
C) Il Presidente
Art. 19. Il Presidente rappresenta di fatto e legalmente la Società, coordina ed esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo. Il Segretario-tesoriere collabora col Presidente e tiene gli atti amministrativi e contabili della Società.
D) I Revisori dei conti
Art. 20. I Revisori dei conti, nominati in numero di tre dall'assemblea, hanno il compito di vigilare e controllare, in qualsiasi momento, la gestione economica e finanziaria della Società, di riferire all'assemblea, con osservazioni e proposte, in ordine ai bilanci ed alla loro approvazione. I Revisori dei conti durano in carica tre anni.
Ultimo aggiornamento: 30 aprile 2009